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5 Ottobre 2021L’ art.33 comma 2 del D.L. n.34/2019 chiarisce che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 […] prende a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. In prima battuta risulta però meno chiaro, ai fini dell’adeguamento del salario accessorio, quale sia la modalità di quantificazione delle unità di personale aggiuntivo dell’ente locale. Il Sindaco del Comune di Lovero (SO) ha presentato una richiesta di parere in ordine alla definizione della metodologia di adeguamento: “[…] deve essere ricavata da un calcolo puramente matematico, a prescindere dalla data di assunzione dell’eventuale personale aggiuntivo, oppure l’eventuale incremento di personale deve essere considerato solo in presenza di un’assunzione avvenuta successivamente all’entrata in vigore del DL 34/2019 […]? “
La soluzione è dunque oggetto della deliberazione n.134/2021 della Corte dei Conti lombarda che richiama le finalità espresse dal comma 2 dell’art. 3 del D.L. 34/2019: “garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa “. Se è dunque l’invarianza del valore medio pro-capite a dover essere garantita, allora “la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni intervenute successivamente al 31.12.2018 e a prescindere dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019”. Valgono dunque le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato che, con nota protocollo n.179877/2020, illustra le modalità che garantiscono l’invarianza.
Nella stessa deliberazione della Corte dei conti, viene fornito un esempio che permette di apprezzare che qualora ci si riferisse al solo personale assunto dopo l’entrata in vigore del D.L. 34/2019, l’invarianza non sarebbe garantita.
- Le assunzioni nel 2019:
- dal 01/01/2019 al 20/04/2019: 1
- dal 20/04/2019: 1
- Valore del fondo integrativo del 2018: 100
- Unità di personale: 10
- Valore medio pro-capire salario accessorio 2018: 10
Ipotesi 1) si considera il personale assunto dopo il D.L. N. 34/2019:
Valore medio pro-capire salario accessorio: (10*11) /12 mensilità =9.16
Dunque, non viene garantita l’invarianza: 9,16≠10
Ipotesi 2) si considera il personale assunto anche prima al D.L. 34/2019
Valore medio pro-capire salario accessorio: (10*12)/12 mensilità = 10
Dunque, viene garantita l’invarianza = 10