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15 Marzo 2024Quest’anno dovranno essere altresì adeguati i contratti decentrati integrativi per la parte giuridica, in adeguamento alle disposizioni del nuovo Ccnl del 16.11.2022.
La Corte dei conti – sezione Lombardia – con delibera n. 386/2019 ha rammentato che:
“In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente” (Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 punto 5.2).
Nel caso in cui, pertanto, l’amministrazione non costituisca il fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. La costituzione del fondo attribuisce quindi un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili), che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa. Il punto di rilievo è che l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa, difatti “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n.7/2019/PAR).
Conseguenze mancata costituzione fondo risorse decentrate
La mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno impedisce l’erogazione del salario accessorio e di utilizzare le risorse di parte variabile, con il conseguenziale trasferimento in economia al bilancio dell’ente, ad eccezione della sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
In altre parole (deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) “possono fissarsi i seguenti principi orientativi”:
- la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;
- in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione;
- non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017)”.
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- Costituzione Fondo annuale ai fini della contrattazione integrativa per la ripartizione delle risorse decentrate annuali
- Assistenza per l’adeguamento del contratto decentrato integrativo normativo ed economico al CCNL – funzioni locali – 16.11.2022
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