CNEL: Misurare il Valore Pubblico per potenziare l’efficacia delle politiche della PA
11 Novembre 2024Pubblico impiego: tagli al turn over e fondi per i contratti 2025-2027
11 Novembre 2024Con deliberazione n. 180/2024 la Corte dei Conti della Campania ha concluso che per recuperare il salario accessorio corrisposto in eccesso a causa di un sovradimensionamento iniziale del fondo, un Ente locale può decidere autonomamente di ridurre il Fondo delle risorse decentrate negli anni successivi oppure procedere al recupero diretto delle somme erogate ai dipendenti. Non è quindi necessaria una verifica preventiva da parte di organi esterni.
Il quesito dell’Ente
La conclusione della Corte dei Conti è arrivata dopo la richiesta del Sindaco di un Ente locale che, in seguito a una revisione autonoma del fondo per le risorse decentrate, ha chiesto alla magistratura contabile se il recupero di eventuali eccessi possa avvenire senza un accertamento formale da parte di un organo esterno. Questo dubbio nasce dall’interpretazione dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, che prescrive l’obbligo di recupero in caso di superamento dei vincoli finanziari, qualora tali eccessi siano stati verificati da autorità come le sezioni regionali della Corte dei conti, il Dipartimento della Funzione pubblica o il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede che il recupero sia distribuito in quote annuali, fino a un massimo del 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Tuttavia, l’Ente richiedente si domanda se possa agire autonomamente, evitando di attendere l’intervento di un organo esterno e procedendo direttamente con le verifiche e i recuperi necessari.
La risposta della Corte dei conti
Secondo la Corte dei conti, la mancanza di un accertamento esterno non impedisce all’Ente di applicare il meccanismo di recupero previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies. Infatti, sebbene un controllo esterno offra una maggiore certezza sull’entità dell’eccesso, la normativa non esclude che l’Ente locale, in modo autonomo e su propria iniziativa, rilevi il superamento dei limiti e avvii il recupero. Questa autonomia è fondamentale, secondo il Collegio, per evitare disparità di trattamento tra enti e per assicurare che un eccesso nell’allocazione delle risorse non resti irrisolto solo per la mancanza di una verifica esterna.
La Corte dei conti sottolinea che gli enti locali sono tenuti a mantenere la legalità finanziaria e a rispettare gli equilibri di bilancio, motivo per cui devono poter intervenire autonomamente per rettificare eventuali errori. A tal proposito, l’ente può scegliere di ridurre i fondi destinati agli anni successivi o di recuperare le somme in eccesso dai dipendenti che ne hanno beneficiato.
L’Ente ha comunque la facoltà di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite direttamente ai dipendenti interessati, come confermato dalla Cassazione (ordinanza n. 14762/2024). In linea con l’art. 2033 del Codice Civile, la Pubblica Amministrazione può recuperare le somme indebitamente erogate come trattamento accessorio dai dipendenti che ne hanno beneficiato. Questo meccanismo non sostituisce, ma integra, il sistema delineato dagli artt. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 e 4, comma 1, del DL 16/2014. Se l’Ente non procede al recupero, potrebbe incorrere in responsabilità per danno erariale.
Approfondimento:
Richiedi un appuntamento e un preventivo per il tuo Ente a info@dasein.it o chiamaci allo 011 2404211.
Condividi la notizia su: