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22 Marzo 2024La Corte dei Conti della sezione regionale della Sicilia n.30/2024 ha recentemente ribadito, in risposta a un quesito presentato da un Comune, la regola generale rispetto al mancato impegno di risorse vincolate, in base alla quale sono previste tre fasi “obbligatorie e sequenziali” nella gestione corretta del fondo delle risorse decentrate: l’individuazione delle risorse, l’atto di costituzione del fondo e infine la sottoscrizione del contratto decentrato annuale.
Perché è importante la costituzione del Fondo di produttività per gli Enti Locali
La costituzione del Fondo si qualifica quindi come uno dei passaggi propedeutici alla destinazione delle risorse, ma si perfeziona unicamente nel momento in cui avviene la sottoscrizione della contrattazione integrativa, fase che permette all’ente di impegnare il fondo stesso. Nello specifico, la Corte afferma che “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”.
Il quesito posto alla Corte riguardava il caso in cui l’ente non impegnasse entro la fine dell’esercizio le risorse, pur avendo regolarmente costituito il fondo e sottoscritto il contratto decentrato. Secondo il parere della sezione siciliana, l’Ente può far confluire tali risorse nella quota vincolata del risultato di amministrazione, impegnando le risorse nell’esercizio successivo.
Approfondimenti utili:
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