Il Comune di Sovere ha chiesto alla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, un parere su alcuni aspetti legati alla spesa per il personale, con particolare riferimento all’assunzione di un responsabile dell’area tecnica ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
La Corte dei Conti con parere n. 233/2024/PAR ha fornito una risposta chiara ed inequivocabile in merito al quesito posto dall’Ente.
Primo quesito: La Corte conferma che la spesa per tale assunzione rientra nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006, che prevede il rispetto della media della spesa per il personale del triennio 2011-2013.
Secondo quesito: Il costo del salario accessorio (indennità di risultato e posizione) associato a questa figura è soggetto al limite dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Tale norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, le risorse per il trattamento accessorio del personale non possono superare quelle destinate nel 2016.
Terzo quesito: L’eventuale indennità “ad personam” che la giunta comunale potrebbe riconoscere non rientra nel calcolo del limite per il salario accessorio, in quanto parte del trattamento economico fondamentale. Tuttavia, tale costo è soggetto ai limiti complessivi della spesa per il personale definiti dalla L. n. 296/2006.
In sintesi, la Corte chiarisce che le regole sui limiti di spesa per il personale e il trattamento accessorio devono essere rispettate, con specificità per ogni tipo di voce di costo.
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