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1 Ottobre 2021D.L. 80/2021 per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il D.L. 80/2021, cosiddetto Decreto Reclutamento, si inserisce nella cornice normativa volta ad attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è denominato “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il decreto, tra le altre cose, introduce importanti novità in materia di progressioni verticali e di mobilità dei dipendenti pubblici.
In primo luogo la riforma introduce una nuova opportunità per le progressioni verticali che si sostanzia nell’obbligo di garantire il 50% delle posizioni a personale proveniente dall’esterno, mentre il restante 50% può essere destinato al personale interno. Tali percentuali sono calcolate sul totale delle assunzioni programmate dall’Ente. Non è ancora chiaro se sussista l’obbligo di garantire tali percentuali rispetto alle categorie delle medesime.
L’articolo 3 del D.L. 80/2021 ha sostituito integralmente l’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 che in precedenza prevedeva la possibilità di riservare, in sede di concorso, una percentuale di posti ai dipendenti interni all’Ente. Secondo la nuova normativa, gli Enti dovranno attivare solamente una procedura comparativa. Tale procedura non prevede obbligatoriamente il superamento di prove specifiche, ma si basa sull’esame di un insieme di elementi quali:
- valutazioni positive sulla performance attribuite al dipendente nell’ultimo triennio
- assenza di procedimenti disciplinari nell’ultimo biennio
- possesso di titoli professionali e di studio superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno alla stessa posizione
- numero e tipologia di incarichi rivestiti (ad esempio incarichi di specifiche responsabilità o di RUP).
Insieme alle conoscenze tecniche, vengono ora valorizzate anche le competenze trasversali di carattere manageriale e gestionale che il dipendente ha acquisito nel corso della propria carriera lavorativa. Resta salva, per il triennio 2020/2022 la possibilità di bandire un concorso riservato al personale interno all’Ente come disciplinato dall’ art. 22 comma 15 del d.lgs. 75/2017 (il 30% dei posti banditi possono essere destinati alla progressione verticale).
In tema di mobilità dei dipendenti, la novità è rappresentata dall’abolizione del nulla osta preventivo dell’Ente di provenienza in caso di mobilità in uscita. In sede di conversione (l. n. 113/2021) il legislatore ha però introdotto alcune fattispecie in cui, a seguito di istanza di mobilità, permane l’obbligo di nulla-osta preventivo, mitigando i potenziali effetti dirompenti per gli assetti organizzativi limitatamente agli Enti locali.
Al momento la norma prevede la richiesta di previo assenso dell’amministrazione di appartenenza solamente nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente, o si tratti di personale assunto da meno di tre anni, o ancora quando la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Nello specifico, se l’istanza di mobilità è formulata da un soggetto che presta servizio presso un Ente locale con un numero di dipendenti non superiore a 100 è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di provenienza, senza dover verificare nessun’altra condizione.
È doveroso sottolineare che il testo relativo a questa fattispecie è di dubbia interpretazione, quella su ripotata si rifà alla nota sintetica diffusa da ANCI sulle misure per il rafforzamento della capacità amministrativa. Il testo letterale dell’attuale norma ha evidentemente tutt’altro significato, ovvero quello dell’impossibilità di concedere la mobilità, il che sta creando rallentamenti e numerosi dubbi in tutti gli Enti di minori dimensioni.
Se il numero di dipendenti è compreso tra 101 e 250 il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di organico superiore al 5% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente; se il numero di dipendenti compreso tra 251 e 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di organico superiore al 10% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
Infine, per tutti gli Enti locali, indipendentemente dalle fasce dimensionali, la riforma all’art. 3 comma 7 ter prevede poi l’obbligo di permanenza del dipendente neo-assunto presso l’amministrazione di prima assegnazione per almeno 5 anni. Inoltre, a seguito di istanza di mobilità è possibile differire la cessazione di personale fino all’effettiva copertura della posizione che diventerebbe vacante. Tale differimento può essere esteso per ulteriori 30 giorni al fine di effettuare un periodo di affiancamento.
di Luigi Ceroni, Dasein
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