Un’importante novità è stata espressa dalla Sezione delle Autonomie del 21 novembre 2024 con la Delibera n. 19/SEZAUT/2024/QMIG. Per gli Enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del DM del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. Molto interessante e importante la motivazione espressa all’interno del parere.
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