
Il PIAO e la valutazione delle performance
11 Marzo 2025
Obiettivi di accessibilità per il 2025
11 Marzo 2025Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che converte con modifiche il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, noto come Milleproroghe, contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi, tra le norme in materia di lavoro pubblico, la legge prevede l’introduzione di una nuova deroga alla mobilità volontaria preventiva. Le amministrazioni potranno continuare a procedere ad assunzioni senza necessità di esperire prima la mobilità volontaria fino al 31 dicembre 2025. Ciò favorisce una maggiore rapidità nel reclutamento di nuovo personale. Ricordiamo che per il periodo 2022-2024 tale norma era già in vigore e ne era scaduto il termine al 31.12.2024.
In contemporanea a questa misura vi è stato il via libera del Cdm al DL PA 2025 mercoledì 19 febbraio 2025. Anche tale “Schema di Decreto-Legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle PA” è intervenuto con l’art .3 comma 1 lett. B sull’art. 30 del D. Lgs 165/2001 prevedendo in particolare che:
- all’articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di provenienza assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La presente disposizione non trova applicazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dalla lettura incrociata delle due novità, né deriva che quanto inserito nello schema di Decreto-Legge comunque non inficia il fatto che per tutto l’anno 2025 la mobilità volontaria è “facoltativa” prima di procedere con le assunzioni. Anche qualora il DL dovesse essere definitivamente approvato e poi convertito in Legge.
Nelle prossime news dedicheremo un approfondimento agli altri contenuti dello schema di Decreto-Legge.
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