Gli Enti pubblici rischiano sanzioni importanti su Privacy e violazione del GDPR: il caso di Palermo
31 Maggio 2021Equità fiscale e centralità dei Comuni nella ripartenza. La nuova avventura di Dasein con Team Group e Area Riscossioni srl
28 Giugno 2021Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere in oggetto ha fornito una fondamentale indicazione a tutti gli Enti interessati e soprattutto ai Comuni di ridotte dimensioni in cui la struttura organizzativa è spesso essenziale e nei quali la carenza di figure di riferimento non è altrimenti sostituibile. In estrema sintesi il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la disposizione prevista dal comma 5 dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) secondo cui “…i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa…”, non determina in capo al dipendente richiedente un diritto soggettivo a fruire dell’istituto dell’aspettativa (non retribuita, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro) per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso Enti Locali, ma che resta sempre in capo all’Amministrazione la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa in questione potrebbe comportare sulla propria organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali.
La norma in parola ha lo scopo di definire le regole applicabili all’instaurazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 110 (in particolare affermando l’eccezione della fattispecie ivi regolata rispetto al divieto di cumulo di impieghi/incarichi presso diverse amministrazioni) ma non anche di stabilire in capo al dipendente interessato un diritto soggettivo ad ottenere l’aspettativa.
Viene anche richiamata nel parere del Dipartimento, la sentenza del Tar Marche, Sezione I, 94/2018, che ha stabilito il “principio generale secondo cui l’amministrazione di appartenenza deve sempre poter esprimere l’assenso all’impiego dei propri dipendenti presso altre amministrazioni”. Secondo tale principio la collocazione in aspettativa può essere considerata un diritto soggettivo del dipendente limitatamente alle tassative ipotesi nei quali la normativa vigente lo preveda espressamente. La richiesta di aspettativa correlata all’art. 110 comma 5, non rientra però tra le ipotesi suddette.
In conclusione, spetta ai singoli Enti, previa valutazione attenta delle proprie esigenze organizzative, la facoltà di avvallare o meno la richiesta di aspettativa del proprio dipendente, anche nel caso in cui tale richiesta tragga origine dall’assegnazione al medesimo di un incarico ex art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
di Alessandra Marcone, Dasein