Retribuzione di risultato e obiettivi di performance
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21 Ottobre 2024Il nuovo CCNL siglato il 16 luglio2024 per i Dirigenti e i Segretari comunali ha fissato importanti novità in particolare in merito alla retribuzione di posizione e risultato dei segretari comunali. Per la parte che riguarda i dirigenti l’impianto contrattuale è rimasto sostanzialmente il medesimo del CCNL precedente per cui l’applicazione è “consolidata” da una prassi già applicata in precedenza. Numerosi sono quindi i dubbi che gli Enti sollevano rispetto alle principali novità. ARAN ha quindi iniziato a rilasciare una serie di quesiti ai dubbi sollevati.
Qui sotto, un elenco dei pareri ARAN medesimi, ma in particolare per i Segretari evidenziamo le seguenti importanti risposte:
PARERE AFL85 che ha precisato che negli enti in cui non vi sono dirigenti, per quanto riguarda la predeterminazione dei criteri per la pesatura della posizione dei segretari comunali non è oggetto di alcuna forma di relazione sindacale, motivo per cui per tali enti non sarà necessario effettuare il confronto. Inoltre in merito all’indennità di risultato la nuova disciplina produrrà effetti solo con riferimento alla valutazione dell’anno 2024. Non sarà possibile procedere alla riliquidazione della retribuzione di risultato relativa agli anni pregressi, inclusi nella vigenza del CCNL, per effetto degli aumenti retributivi ivi previsti, come da orientamento già espresso AFL6. Pertanto nel momento in cui si andrà a conteggiare il monte salari relativo all’anno 2024, in tale conteggio, saranno da considerare anche gli arretrati corrisposti seppur relativi ad anni pregressi. Viene precisato che tali aumenti non saranno da conteggiare ai fini del limite di cui all’art. 23 c.2 del D. Lgs 75/2017.
PARERE AFL 83 gli arretrati relativi alla retribuzione di posizione al segretario cui è riconosciuto il “galleggiamento”, sarà necessario tenere conto sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei dirigenti (art. 37), sia dell’incremento riconosciuto retroattivamente sulla retribuzione di posizione dei segretari (art. 58). Inoltre il parere AFL79 conferma che il “galleggiamento” continua ad applicarsi anche con il nuovo CCNL.
PARERE AFL82 gli strumenti incentivanti che possono essere riconosciuti al segretario cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni prevede due forme incentivanti, la prima riguarda la retribuzione di posizione, mentre l’altra riguarda la retribuzione di risultato:
- 60 comma 4: incremento del valore massimo della retribuzione di posizione in godimento fino al 15% in più nel suo valore massimo, quando la somma degli abitanti dei comuni aderenti all’Unione ha una soglia demografica superiore a quella della sede di titolarità del segretario;
- 61 comma 2 bis: incremento della retribuzione di risultato fino al valore del 15% del monte salari. Attenzione ai limiti di cui all’art. 23 c.2 D. Lgs 75/2017.
PARERE AFL88
Negli enti senza la dirigenza è possibile applicare la nuova disciplina dell’interim di cui all’art. 64 del CCNL dell’area FL del 16 luglio 2024?
Negli enti senza dirigenza, non è possibile applicare la nuova disciplina in quanto il campo di applicazione contrattuale è delimitato all’area e non può essere, pertanto, esteso al comparto.
Nei casi di conferimento di un interim al segretario in un ente senza la dirigenza, una leva incentivante potrebbe essere data dalla previsione di cui all’art. 61 comma 2 bis del nuovo CCNL 16.07.2024, ossia un aumento della percentuale della retribuzione di risultato, nel limite massimo dell’ulteriore 5% previsto dal contratto per i comuni privi di dirigenza, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e il rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
PARERE AFL87
Da quando decorre la nuova disciplina dell’incarico ad interim a favore dei segretari? E quali sono i presupposti per l’applicazione?
La nuova disciplina dell’istituto dell’interim a favore del segretario trova applicazione dal 17 luglio 2024, ossia dal giorno successivo alla sottoscrizione del CCNL.
Per quanto concerne i presupposti, deve trattarsi di un interim conferito, con atto formale, in un ente con la dirigenza, su di una posizione dirigenziale pesata e spesata dal Fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all’art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020.
In presenza dei suddetti presupposti al Segretario cui è conferito l’incarico verrà corrisposto, come per la dirigenza, un compenso aggiuntivo, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, determinato sulla base della percentuale – da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico, stabilita per la dirigenza presso l’ente dalla contrattazione integrativa di ente (art. 35, comma 1, lett. c) CCNL 16 luglio 2024). Il relativo importo è posto a carico del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e deve comunque essere correlato alla valutazione della performance
PARERE AFL81
Quali sono le casistiche in cui è possibile superare i valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16 luglio 2024? E quali sono i presupposti?
- I valori massimi di cui all’art. 60, comma 1, del CCNL 16 luglio 2024 possono essere autonomamente incrementati, come disposto nei commi 3 e 4 dello stesso articolo, in misura non superiore al 15% nei seguenti casi e in presenza dei seguenti presupposti:
CASISTICHE:
– ai segretari dei Comuni capoluogo, delle Province e delle Città metropolitane (art. 60, comma 3) per tener conto dell’esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse;
– ai segretari di un comune aderente ad una Unione, per la sola durata degli incarichi, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell’Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all’Unione corrisponda ad una fascia demografica superiore (art. 60, comma 4).
PRESUPPOSTI:
– capacità di bilancio;
– rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.
PARERE AFL79
L’istituto contrattuale del cosiddetto “galleggiamento”, ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 è ancora applicabile?
Sì. L’art. 60 del CCNL 16.07.2024 dell’area FL, al comma 5, conferma l’applicabilità del cd. “galleggiamento”, prevedendo espressamente che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”.
In proposito, si osserva che gli Enti devono “assicurare” l’applicazione di tale istituto nel rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 nel suo complesso.
PARERE AFL77
Il nuovo sistema di graduazione di posizione dei Segretari Comunali e provinciali da quando entra in vigore? Nelle more dell’entrata in vigore quali regole si devono applicare?
La nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16 luglio 2024, può essere applicata sin da subito. In ogni caso, l’adeguamento della disciplina deve avvenire entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL, ossia entro il 1° gennaio 2025, come espressamente previsto dall’art. 60, comma 7 del CCNL. Nel periodo transitorio, e cioè fino al 1° gennaio 2025, qualora gli enti non abbiano adeguato la disciplina al nuovo CCNL continueranno ad applicarsi le precedenti regole, che verranno disapplicate superato tale periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino all’adeguamento della retribuzione di posizione alla nuova disciplina dettata dall’art. 60, la misura di tale voce retributiva è quella indicata all’art. 58 del CCNL. È da precisare che ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018).
Questi i pareri ARAN che riguardano il CCNL Dirigenti:
PARERE AFL92
Gli incrementi sul fondo della retribuzione di posizione e di risultato disposto dall’art. 39 del CCNL dell’area FL siglato in data 16 luglio 2022 sono soggetti al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017?
In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, per espressa previsione di legge (art. 11 DL 135/2018) il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Ragione per cui gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16 luglio 2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.
PARERE AFL91
L’art. 39 comma 3 del CCNL 16 luglio 2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17 dicembre 2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall’anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2024 anche se comprende le annualità pregresse 2022 e 2023?
L’incremento in esame, disposto dall’art. 39 comma 3 del nuovo CCNL dell’area FL del 16.07.2024, è definito dall’ente nel limite dello 0,22% del monte salari 2018.
La clausola consente all’ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, quindi, anche per le annualità pregresse 2022 e 2023.
Qualora l’ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell’anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.
PARERE AFL90
Gli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16 luglio 2024 relativo all’area delle Funzioni locali hanno un vincolo di destinazione? La parte di tali risorse destinata a retribuzione di risultato, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative? Sempre in merito alle predette risorse relative a precedenti annualità, ai soli fini di contabilizzazione delle stesse nelle rilevazioni di conto annuale, è possibile considerarle risorse da indicare nel conto annuale 2024 relative a precedenti annualità?
La disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16 luglio 2024 prevede espressamente che “1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sottoindicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
– 0,46% a decorrere dal 1° gennaio 2020;
– rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1° gennaio 2021.”
Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31 dicembre 2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.
Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.
Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.
Richiedi un appuntamento e un preventivo per il tuo Ente a info@dasein.it o chiamaci allo 011 2404211.
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