L’autocentratura come base per lo sviluppo manageriale e delle organizzazioni
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9 Marzo 2023La Corte dei Conti Sicilia con Deliberazione n. 48/2023/PAR rispondendo ad un quesito posto dal Comune di Lampedusa e Linosa, oltre a derimere la questione specifica in cui si trova l’Ente, offre più in generale chiarimenti e conferme in merito al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO).
Il Comune chiede, visto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e conseguentemente del PIAO, se sia possibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio, procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, provvedendo ad assolvere alla necessaria programmazione attraverso il PIAO prospettando due ipotesi: aggiornare la sola sottosezione relativa alla programmazione di fabbisogno del personale (sezione 3.3) oppure approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni coerente con gli strumenti finanziari esistenti e cioè DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario.
Nell’escludere la percorribilità della prima ipotesi, la Sezione Sicilia della Corte dei Conti ribadisce che la ratio di questo nuovo istituto è anzitutto quella di essere […] “Piano integrato”, rimarcandone in tal modo l’attitudine a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati, e inoltre che non appare coerente con la normativa vigente un’approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”. Appare chiaro quindi, non solo per il Comune di Lampedusa e Linosa, che se “PIAO” sta per Piano Integrato di Attività ed Organizzazione è necessario riferirsi ad uno strumento unitario in tutti i suoi contenuti fin dal suo principio. È solo così, attraverso un documento pensato unitario ed integrato in tutte le sue parti, che si può ottenere una programmazione in toto dell’attività dell’Ente in grado di superare la ripartizione della stessa in piani differenti.
Nella seconda parte del documento si legge un’apertura verso la seconda ipotesi prospettata dall’Ente che pare suscettibile di maggiore condivisione. Chiarito quanto sia negativo il reiterato slittamento del termine dell’approvazione di bilancio, la Corte trova nell’ancora vigente art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009 la soluzione per evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”. Nell’articolo, infatti, si sottolinea l’importanza della gestione della performance dell’Ente e della definizione di obiettivi specifici anche in caso di differimento dei termini di adozione del bilancio di previsione, a salvaguardia della continuità dell’azione amministrativa. Se ciò si traduce nell’approvazione del Piano esecutivo di Gestione provvisorio, dove erano unificati organicamente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi, ora il medesimo ragionamento è da ritenersi estensibile al PIAO provvisorio dove quest’ultimi trovano collocazione. Leggendo il documento, sembrerebbe che la Corte voglia porre l’accento non solo sull’esatta relazione temporale tra PIAO e bilancio di previsione, ma soprattutto sulla necessità di avviare la programmazione all’inizio dell’anno.
In questa prospettiva di PIAO adottato in via provvisoria, prima del bilancio di previsione, in cui confluisce anche la programmazione triennale del fabbisogno del personale, la Corte spiega che questa dovrà sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.