Il “potere informatico” del datore di lavoro
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2 Aprile 2024Con deliberazione n. 16/2024, la Corte dei Conti ha approvato le linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D. Lgs. n. 149/2011).
La relazione deve essere redatta dal Responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario Generale e va sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. La data ultima per la trasmissione alla Corte dei Conti è compresa tra il 15 e il 27 aprile, in funzione della data di proclamazione del Sindaco e della conseguente scadenza del mandato.
Il Sindaco e gli Amministratori locali sono tenuti a rendicontare rispetto alla gestione finanziaria dell’ente nel corso del mandato, con l’obiettivo di agevolare la verifica dei risultati raggiunti dall’amministrazione da parte dei cittadini, in prossimità del nuovo appuntamento elettorale.
Il D. Lgs. del 2011 stabilisce anche l’impianto sanzionatorio: «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente».
Approfondimenti utili:
Cosa può fare Dasein:
- Supporto alla stesura della relazione di fine mandato
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